Le regole del Voip: i numeri geografici e nomadici, le problematiche di sicurezza
Il nucleo fondamentale della delibera è costituito dalla distinzione tra servizi Voip geografici e servizi Ip based nomadici.
Un numero Voip geografico corrisponderebbe in sostanza al telefono di casa tradizionale con servizi cioè strettamente associati a un domicilio fisso. Cioè, servizi che si posso usare soltanto da una stessa casa o ufficio. Il servizio nomadico, invece, può essere fornito tramite una nuova decade di numeri dedicata (la c.d. “decade 5”) ed è finalizzato alla fornitura del servizio di telefonia Ip in modalità “nomadica”.
La chiarezza con la quale la delibera delinea i due tipi di servizi viene tuttavia messa in discussione da alcune considerazioni scaturenti dal dettato normativo.
In particolare la distinzione fra servizi nomadici e geografici da l’impressione di essere una distinzione “artificiosa”. Questo perché la tecnologia utilizzata dai fornitori di servizi Voip e la stessa rete Internet non distingue l’ambito di applicazione dal punto di vista spaziale determinando problemi di definizione normativa ogniqualvolta si tenti di delineare con precisione i diversi ambiti.
Ci si riferisce in particolare ad alcuni casi limite come nella previsione del comma 2 lettera d) dell’art. 4 della delibera 11/06/CIR, in relazione all’uso di numerazione geografica, ove stabilisce che l’ attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per servizi telefonici accessibili al pubblico è soggetta, tra l’altro, all’utilizzo nomadico del servizio esclusivamente nell’ambito distrettuale.
Ad oggi, tuttavia, non è nota la metodologia tecnica tramite la quale applicare tale limitazione. Non si comprende infatti come si possa creare una limitazione di carattere spaziale prevista solo da un limite normativo e non giustificata da un limite tecnologico.
Il divieto normativo si spiega presumibilmente con la circostanza che l’utilizzo di una numerazione geografica al di fuori del relativo distretto potrebbe creare problemi nel caso in cui l’utente si trovasse a chiamare un numero di emergenza: la chiamata verrebbe infatti instradata alla centrale di emergenza di competenza del distretto originario e facente capo al numero assegnato.
Sta morendo? Non possiamo aiutarla
La problematica si è già posta negli Stati Uniti a seguito di un caso che ha posto il problema direttamente alla Federal Communications Commission: alla fine del 2005 una ragazzina aveva infatti provato a chiamare dal distretto di Houston il 911 ( l’equivalente del nostro servizio d’emergenza 113) chiedendo assistenza in quanto i genitori erano stati gravemente feriti durante un tentativo di rapina.
Il servizio telefonico veniva fornito tramite Ip da uno dei più grandi provider degli Stati Uniti che però non supportava i servizi di emergenza cosicché la malcapitata si è trovata a dover ascoltare un disco che la informava della impossibilità di aver accesso da quel distretto al numero di emergenza.
Memore evidentemente di ipotesi di tal fatta, la delibera impone comunque ai Voip provider (sia per il servizio geografico che per quello nomadico) la fornitura dei servizi di emergenza. Rimane il dubbio su come possa realizzarsi il dettato normativo nel caso dei numeri nomadici se non con il riconoscimento da parte dell’operatore di emergenza della numerazione 5, fermi restando i limiti intrinseci di tale numerazione in relazione all’instradamento della chiamata alla centrale di competenza nonché al rintraccio della chiamata nel caso in cui il chiamante non sia in grado di fornire la propria posizione all’operatore.
La differenza di servizi nomadici (Ecs) e servizi geografici (Pats) si riflette anche sui costi che il Voip provider deve sostenere per fornire il servizio: se infatti un Voip provider vuole fornire i servizi geografici con la decade 0 su tutto il territorio nazionale deve infatti avere una autorizzazione ad hoc e pagare un contributo amministrativo di circa 66.000 euro, e ciò a prescindere dal numero di blocchi di numerazione assegnati, mentre colui che vuole fornire numerazioni in decade 5 deve solo versare 600 euro di contributi.
La distinzione in ambito geografico ha tutta l’aria di un sistema idoneo a creare barriere all’accesso anziché di rimuoverle, basti pensare che l’operatore in grado di fornire 20 milioni di numeri geografici deve versare la stessa somma (66000 euro) del piccolo operatore chi vuole fornire uno o due numeri geografici dei vari distretti.
Queste osservazioni lasciano all’interprete la sensazione che la distinzione normativa tra le due tipologie di servizio pensata per garantire una pretesa “qualità” del servizio geografico, rispetto ad una sorta di “limbo” dei servizi nomadici, possa essere in qualche misura superflua, e magari un po’ forzosa.
Va detto infatti che la tendenza del regolatore dovrebbe essere quella di accompagnare il processo tecnologico dei servizi “Ip based” sempre più verso il concetto unico di “mobilità”, invece di pensare il servizio come una riproposizione della differenza tra telefonia fissa e Internet ed escludere, come invece si è fatto, il concetto di “mobilità”.
Per quanto attiene alle tematiche relative all’identificazione dell’utente e più in generale per la sicurezza e la conservazione dei dati relativi al traffico, occorre dire che la delibera ha operato dei richiami espressi al plesso normativo c.d. Pisanu.
L’Articolo 8 , Comma 2, della delibera prevede infatti che i soggetti autorizzati a fornire servizi di cui alla […] presente delibera, sono tenuti al rispetto delle norme di cui all’art. 6 del decreto legge n. 144 del 27 luglio 2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in merito alla identificazione dei propri clienti ed al trattamento dei dati del traffico telefonico e telematico.
I principali obblighi degli operatori autorizzati in materia di sicurezza, dunque, riguardano:
- l’identificazione preventiva degli utenti ai sensi del Codice delle Comunicazioni elettroniche (come modificato dall’art. 6 della L.155/2005). Ciò risulta quantomai necessario poiché il servizio Voip consente all’utente di telefonare senza essere legato ad una linea fisica (c.d. ultimo miglio), e dunque risulterebbe assai complesso, se non impossibile, rintracciare un utente sulla base del solo numero chiamate.
- la conservazione dei dati relativi al traffico telefonico degli utenti: al pari degli operatori di telefonia tradizionale, anche gli operatori Voip sono tenuti a conservare i dati in conformità con le disposizioni del Codice della Privacy, recentemente modificate dal pacchetto antiterrorismo c.d. Pisanu.
- la garanzia delle prestazioni obbligatorie all’Autorità Giudiziaria: tra queste spiccano le intercettazioni, che dovranno essere tecnicamente possibili in caso di richiesta delle autorità competenti
- l’adozione di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni, ma anche un sistema di autenticazione che impedisca utilizzi illeciti degli account utente (che, per esempio, potrebbero consentire ad un malintenzionato di utilizzare la linea telefonica di un utente senza il suo consenso).
- le problematiche relative all’interoperabilità: fra i temi lasciati aperti dall’approvazione della delibera vi è sicuramente quello dell’interconnessione tra reti in tecnologia Ip, che costituisce il nodo più difficile da risolvere per ipotizzare una diffusione a larga scala delle soluzioni Voip.
L’Autorità ha avviato in proposito un procedimento istruttorio diretto a risolvere gli ambiti non regolamentati dalla delibera 11/06. Tale procedimento avviato il 19 giugno dovrà concludersi nei successivi 120 giorni e chissà che non sia l’occasione giusta per limare gli elementi più controversi della Delibera.
* Versione integrata ed aggiornata della relazione svolta al Convegno “La nuova normativa per il Voip” tenutosi a Roma presso il Ministero delle Comunicazioni l’8 giugno 2006.
di Fulvio Sarzana, di S.Ippolito e Guido Villa, Studio Legale Sarzana e Associati www.lidis.it [1] <http://www.lidis.it [2]>
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