Riceviamo e pubblichiamo volentieri la richiesta di rettifica dell'articolo “Il Garante TLC e i rappresentanti fantasma” pubblicato sul sito.
“Oggetto: rettifica e integrazione notizia Vs. sito web In nome e per conto dell'avv. Gelsomina Maisto, comunichiamo che l'articolo dal titolo "Il Garante tlc e i rappresentanti fantasma" presente all'indirizzo http://www.portel.it/articoli/il-punto-settimanale/11-2004/il-garante-tlc-e-i-rappresentanti-fantasma.html?page=0%2C1 [1] ed in particolare, l'inciso: Ombre e luci anche per un nuovo membro del CNU, l'avv. Gelsomina Maisto. "Abbiamo scoperto - dice Golino - che è funzionario del Servizio relazioni istituzionali di Telecom Italia". Adusbef ha accusato l'avv. Maisto di aver falsificato documenti al Servizio Relazioni Istituzionali AGCOM competente per l'istruttoria CNU ed ha inoltrato gli atti alla Guardia di Finanza, non contiene notizie veritiere.
In particolare,si fa presente quanto segue:
a) in via di premessa si ricorda che la verità dei fatti non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, <siano dolosamente o anche soltanto colposamente,taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. La verità non è più tale se è "mezza verità' (o comunque, verità incompleta): quest'ultima, anzi, è più pericolosa della esposizione di singoli fatti per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa) che comporta,rispettivamente,riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì , ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa> (Cassazione I sez. civ., 18ottobre1984,n. 5259); b) di conseguenza occorre che sia dato conto dei fatti successivi all'articolo in questione onde evitare di presentare una "mezzaverità". Tali fatti sono:
1) L'accusa dell'Adusbef si è rivelata infondata, dal momento che la Guardia di Finanza ha archiviato l'indagine;
2) il Consiglio di Stato, con sentenza 27 giugno 2005, n.3420, in accoglimento dell'appello dell'aw. Maisto, confermava il decisum della sentenza del TAR, riformandone, però, la motivazione, annullando cioè la nomina del CNU per ragioni "obiettive" e non riferite ai singoli eletti . In particolare il Consiglio di Stato stabiliva che la legge istitutiva dell'Autorità ha precluso a quest'ultima <l'emanazione di regolamenti che restringano l'ambito dei valori rilevanti e delle Associazioni che se ne facciano portatrici nello Stato democratico>, e statuiva che la nomina dei componenti del CNU non doveva essere limitata alle sole Associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5. co. 1" l. n. 281/1998. <poiché l'art. 1. comma 28. della legge n. 249 del 1997 ha dato rilievo a valori eccedenti quelli tutelati con la legge n. 281 del 1998 e di cui possono essere portatrici tutte le Associazioni. anche se diverse da quelle di tutela dei consumatori>.
In sostanza la critica all'atto di nomina è esclusivamente indirizzata al regolamento adottato dall'Autorità e non tocca minimamente le qualità dell'avv. Maisto;
3) tanto è vero che il nuovo provvedimento di nomina è stato impugnato dall'avv. Maisto (perché illegittimamente esclusa dal nuovo) ed il TAR Lazio con sentenza n. 5185/09 depositata in data 20 maggio 2009 ha accolto il ricorso, stabilendo che le norme regolamentarci che disciplinano il procedimento di nomina del CNU devono essere interpretate <nel senso che l'Autorità possa tener conto, al fine della nomina dei componenti del C.N.U., anche delle designazioni provenienti da associazioni diverse da quelle dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'art.5 della l. n. 281/98>.
/ a cura della Segreteria Avv. Gelsomina Maisto