Guida pratica alla privacy per le imprese: torna tutto?

Inserito da: Redazione, Lun, 25/06/2007 - 17:01

È stata pubblicata sul sito dell’Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali, la Guida pratica contenente le misure di semplificazione per le piccole e medie imprese. In sostanza dall’Ufficio del Garante hanno riassunto quelli che sono gli aspetti più salienti della normativa in materia di privacy andando a specificare taluni punti inerenti gli adempimenti obbligatori ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.

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Anzitutto nella Guida il Garante precisa che la figura del responsabile è una figura facoltativa, non obbligatoria, alla quale il titolare può derogare poteri/doveri in materia di privacy. Unici requisiti di idoneità richiesti sono esperienza, capacità e ed affidabilità affinché sussista una effettiva garanzia del rispetto di quella che la normativa privacy.

L’esigenza di questo chiarimento nasce probabilmente dalla non comprensione da parte delle imprese di quella che è la figura del responsabile: spesso viene designato senza che vi sia una presa di coscienza in merito agli obblighi corrispondenti, oppure non è raro che il titolare si faccia una auto-nomina a responsabile, aspetti entrambi ovviamente non corrispondenti allo spirito della normativa.
 
Altro contenuto  importante affrontato nella Guida è quello relativo alle famigerate informative: l’informativa si ribadisce dover essere un documento estremamente chiaro, reso in modo sintetico e prima delle operazioni di trattamento. L’Autorità ci ricorda che nei rapporti clienti e fornitori non occorre rendere ad ogni contratto l’informativa, essendo necessaria solo all’atto di avvio del rapporto. Personalmente avrei sottolineato alcune modalità pratiche di rilascio dell’informativa: allegandole agli ordini in caso di rapporti con i Fornitori, o alle offerte in caso di potenziali Clienti.
Difatti la maggior difficoltà per le imprese non è tanto la redazione della informativa, quanto le procedure di rilascio. Anche perché benché il Garante sottolinei la possibilità del rilascio di una informativa in forma sintetica, tralascia un aspetto fondamentale, cioè che comunque il legislatore sposta sul titolare l’onere di provare di aver adeguatamente informato l’interessato, ovvero il soggetto di cui si tratta i dati. Con la forma orale di rilascio, male si concilia il poter provare successivamente di aver adempiuto all’obbligo normativo.
Ecco perché a mio parere l’informativa comunque converrebbe  sempre rilasciarla per iscritto: per e-mail, per fax, nei contratti, nel retro-fattura, purché si possa sempre documentare o provare attraverso il personale che ne  gestisce la distribuzione nell’impresa.

Certo è che ancora una volta emerge chiaramente come non possa costituire informativa la classica dizione che si legge troppo spesso nei documenti di raccolta dati, ovvero “I Suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e secondo correttezza.” Questa frase  non è una informativa, non è per niente rilevante in materia di rilascio di informativa e qualora non sia accompagnata da quanto previsto dal legislatore a livello di informazioni, comporta certamente una punibilità per mancata o inidonea informativa (si può arrivare a 90.000 euro in caso di dati sensibili!!!!).