Termini legali per la sostituzione di un cellulare in garanzia

Inserito da: Redazione, Ven, 01/03/2002 - 23:00
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La Domanda:

Vorrei sapere se è legale ciò che mi hanno risposto in Motorola: ho acquistato un telefono difettoso e gli stessi venditori lo hanno ammesso.
Per sostituirmelo però doveva avere meno di 6 minuti di conversazione sia in chiamata che in ricezione.
Vorrei sapere se i termini per il reclamo sono legali. Grazie.

L'Avvocato Risponde:

Da quanto riportato, pare di capire che vi sia una clausola, inserita nelle condizioni generali di vendita predisposte da Motorola, in base alla quale non può in ogni caso farsi luogo alla sostituzione dei telefoni cellulari venduti quando questi sono stati usati per più di sei minuti.
Orbene, una clausola di questo tipo è con ogni probabilità vessatoria e, pertanto, inefficace ai sensi dell'art. 1469quinquies del codice civile.
Tale disposizione è stata, insieme a numerose altre, inserita nel nostro codice con la legge 6 febbraio 1996, n. 52, che ha dato attuazione per l'Italia ad un'importante direttiva dell'Unione Europea in materia di tutela del consumatore.
Si può anche specificare che la clausola predisposta da Motorola rimarrebbe comunque non vincolante per il consumatore, anche qualora egli la avesse discussa ed accettata.
La legge infatti, per la precisione al comma 2° dell'art. 1469quinquies, si spinge sino a prevedere che "sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista" (dove per "professionista" si deve intendere qualunque venditore, fornitore di servizi e simili).
Al caso indicato dal lettore, quindi, si applicano le normali regole in materia di compravendita e di vizi occulti dei beni venduti, sempre previste dal codice civile che, all'art. 1490, comma 1°, prevede, seguendo una lunga tradizione, che "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da  vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore". In caso di vizi, il compratore deve denunciarli al venditore entro 8 giorni dalla scoperta (per la denuncia in teoria è sufficiente anche una comunicazione orale, come ad esempio la classica telefonata, ma è molto meglio inviare una, sia pur breve, raccomandata scritta con ricevuta di ritorno). Fatta la denuncia, il consumatore ha, in base all'art. 1492, comma 1°, cod. civ., l'opzione tra due eventualità: egli "può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo".
"Risoluzione" significa semplicemente scioglimento del contratto, il che in termini pratici comporta che le cose vengano riportate nello stato in cui si trovavano prima della stipulazione: quindi il danaro deve tornare nelle mani del compratore e l'oggetto viziato in quelle del venditore. Inoltre, siccome vi è stata una perdita di tempo e spesso anche di danaro, il compratore ha, almeno in linea di principio, diritto al risarcimento del danno subito per aver stipulato un contratto che poi è andato a monte.
Ovviamente il consumatore opterà invece per la riduzione del prezzo quando la cosa da lui acquistata, sia pure difettosa, comunque funziona, ed è suo interesse continuare a tenerla; altrettanto ovviamente, tuttavia, gli spetta in questo caso una riduzione del prezzo, dal momento che la cosa non presenta tutte le caratteristiche per le quali era stata acquistata e, pertanto, ha sicuramente un valore minore.
Per vertenze come quella riportata dal lettore, si può ricorrere al Giudice di Pace. Anzi, se il valore dell'oggetto acquistato non supera il milione, si può stare in giudizio persino senza l'assistenza, e quindi senza i "costi" di un avvocato, anche se sicuramente la causa sarebbe meglio curata e seguita da un tecnico professionista di fiducia.

Per gentile concessione del mensile PcOpen
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